PROGRAMMI DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (PRAA)
Riferimenti normativi:
- L.R. n° 20/2000, art. 41 comma 4, “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni”;
- art. A-19 “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” dell’allegato alla L.R. n°20/2000, “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni”;
- art. 13 “Modalità di attuazione intervento urbanistico preventivo”, comma 10, delle Norme Tecniche di RUE;
- art. 74 “Piano di Sviluppo Aziendale o Interaziendale”, delle Norme Tecniche di RUE.
Note:
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA (PRAA)
Il proprietario o il titolare dell'azienda agricola, il legale rappresentante della Società Agricola o il coltivatore diretto, autorizzato dal/i proprietario/i dei terreni coinvolti dall’intervento, che abbiano il requisito di imprenditore agricolo professionale, presenta al SUAP la richiesta di autorizzazione del Programma di Riconversione o ammodernamento dell'Attività Agricola (PRAA), corredata dalla documentazione prevista.
La Giunta Comunale, nel caso in cui il PRAA preveda il superamento della capacità edificatoria, autorizza la sua presentazione.
Il SUAP, ricevuta la documentazione del PRAA, avvia il procedimento e se la stessa risulta completa, procede al deposito del PRAA per 60 giorni presso il Comune per la libera consultazione, dandone avviso attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.
Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, il SUAP richiede le dovute integrazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni, pena l'archiviazione della domanda. Durante i 60 giorni di deposito, il SUAP cura l'istruttoria richiedendo pareri, autorizzazioni e atti comunque denominati agli enti esterni coinvolti nel procedimento (compresa la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio), che si dovranno esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. E’ previsto che gli Enti interessati nel medesimo termine possano richiedere integrazioni di merito tramite il SUAP, che sospende pertanto il procedimento fino alla presentazione della documentazione richiesta.
Nel caso in cui i pareri, le autorizzazioni o altri atti comunque denominati non dovessero pervenire entro i successivi 20 giorni, il SUAP indice una conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 14-14quinquies della L. 241/90 e s.m.i.
L’Ufficio competente dovrà ricorrere alla Conferenza dei Servizi, su richiesta motivata del richiedente, nel caso sia pervenuto un parere negativo espresso da parte di una delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, e siano stati comunicati all’azienda agricola interessata i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, così come previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90.
L’Ufficio competente, nel caso in cui non possa avvalersi dell’istruttoria del PRAA da parte di strutture competenti in materia agraria a causa della mancata stipula di una Convenzione tra Enti, potrà incaricare un professionista esterno esperto nella redazione di tali Programmi e le spese saranno poste in carico all’Azienda Agricola richiedente.
Una volta ricevuti tutti i pareri favorevoli e tutte le necessarie autorizzazioni (e ad avvenuta conclusione del periodo di deposito) il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive redige la proposta di atto deliberativo (che riassume l’esito dell’istruttoria compiuta) alla Giunta Comunale che definitivamente approva o respinge il PRAA, decidendo anche sulle eventuali osservazioni pervenute.
Il SUAP, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale, deposita il PRAA presso il Comune per la libera consultazione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURER) e ne è data altresì notizia mediante pubblicazione nella sezione specifica di Amministrazione Trasparente dell’Ente. Il PRAA entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURER dell’avviso dell’approvazione.
A seguito dell’entrata in vigore, il SUAP rilascia il provvedimento unico finale comprensivo di tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti comunque denominati espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento (compreso il Permesso di Costruire) e comunica all’Azienda Agricola la conclusione del procedimento, indicando le condizioni per il ritiro dell’atto emesso in termini economici, versamento diritti di segreteria, marche da bollo, spese di istruttoria e le prescrizioni da rispettare per poter realizzare l’intervento proposto.
Le eventuali varianti al titolo abilitativo possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza necessità di pronunce deliberative, purché non costituiscano variante al PRAA approvato.
L’Azienda Agricola, ricevuta l’autorizzazione alla realizzazione del PRAA, può presentare, durante il periodo di validità dello stesso in analogia a quanto previsto dai PUA di iniziativa privata, i permessi di costruire per la realizzazione dei vari interventi progettati, anche in fasi successive, con le modalità e i tempi previsti dalla legge regionale vigente in materia edilizia.
Nel caso in cui il PRAA comporti il superamento degli indici urbanistici previsti dal RUE, esso dovrà essere sottoposto anche all’esame del Servizio Pianificazione della Provincia di Parma, non coinvolta nel procedimento nel caso di conformità allo strumento urbanistico, e dovrà essere adottato e poi approvato dal Consiglio Comunale.