LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N°15 "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA". INDIVIDUAZIONE DELLE AREE, AI SENSI DELL'ART. 13.4, IN CUI NON SONO CONSENTITI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO, CON MODIFICHE AGLI ORIGINARI PARAMETRI.
Con deliberazione consiliare n°69 del 27.12.2013, sono stati limitati i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d), della L.R. 15/2013 sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri, individuando le seguenti aree all'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000, nelle quali:
- non ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma;
- i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA:
- ambito territoriale del centro storico di Fontanellato;
- ambiti territoriali dei seguenti nuclei storici isolati, insediamenti di interesse storico e/o ambientale, complessi monumentali:
- capoluogo: Corte Boldrocchi e suo intorno;
- capoluogo: Santuario della Beata Vergine e convento;
- frazione di Priorato: Chiesa e complesso di San Benedetto;
- frazione di Ghiare: Chiesa di San Salvatore e suo intorno;
- frazione di Ghiare: "Vigna di Saletto" e suo intorno;
- frazione di Ghiare: "Torretta Usberti" e suo intorno;
- frazione di Albareto: Chiesa di San Michele e suo intorno;
- frazione di Grugno: Chiesa dei S.S. Gervasio e Protasio e suo intorno;
- frazione di Casalbarbato: Chiesa di San Bartolomeo e suo intorno;
- frazione di Paroletta: Cappella di San Possidonio e suo intorno;
- frazione di Cannetolo: Oratorio della Nativita della Madonna e suo intorno;
- frazione di Toccalmatto: Chiesa di Santa Margherita e suo intorno;
così come già cartograficamente individuate nelle tavole di P.S.C. e R.U.E. vigenti.
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