CCEA - Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a Permesso di Costruire.
Entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, l'interessato comunica al SUE/SUAP la data di fine dei lavori con la Segnalazione di conformità edilizia e agibilità e quant'altro previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2013.
La completa presentazione della documentazione, ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione mancante, consente l'utilizzo dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dal SUE/SUAP in sede di rilascio del certificato.
Sono sottoposti a controllo sistematico gli interventi:
- di nuova edificazione;
- di ristrutturazione urbanistica;
- di ristrutturazione edilizia;
- gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'art. 14 bis della L.R. 23/04.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, previo controllo della conformità dell'intervento così come indicato al comma 10 dell'art. 23 della L.R. 15/2013.
Nel caso in cui entro 90 giorni il SUE/SUAP non rilasci il certificato, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo la documentazione presentata.
Sanzioni
La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi. Trascorso tale termine si applica la sanzione di 1.000,00 euro.
Per i titoli abilitativi scaduti prima del 28/09/2013, la mancata presentazione del certificato di conformità edilizia e agibilità entro 15 giorni dalla fine lavori comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 200,00 per un ritardo fino a 90 giorni, oltre i 91 giorni la sanzione è di € 450,00 (art. 24 comma 3 del DPR 380/2001). Tale sanzione è prescritta se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione (art. 28 L. 689/81).
Costi
Diritti di segreteria da versarsi al momento del deposito dell'istanza
Normativa
- L.R. n.15 del 28/9/2013
- Articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
La modulistica da utilizzarsi è quella regionale reperibile al seguente link: