Descrizione
Essa deve pertanto basarsi sull’identificazione univoca, irripetibile e immodificabile del singolo animale mediante l’applicazione di un microchip nel tessuto sottocutaneo. Per microchip s’intende una piccola piastrina, delle dimensioni di un chicco di miglio, di materiale biocompatibile, assolutamente innocuo e indolore, con stampigliato un codice unico, in grado di sfruttare il principio della radiofrequenza, così da permetterne la lettura attraverso un apposito apparecchio in qualsiasi momento della vita dell’animale.
- rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali;
- rilasciare al destinatario della vendita regolare ricevuta, con la descrizione dell’animale ed i suoi dati identificativi;
- segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dall’avvenuta cessione; l’ufficio rilascerà un’apposita ricevuta dell’avvenuta comunicazione.
- abbandonare qualsiasi animale (la mancata iscrizione all’anagrafe animale, la mancata comunicazione di rinuncia alla proprietà e la mancata custodia dell’animale sono equiparate all’abbandono);
- detenere animali a chi è riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà contro gli animali;
- partecipare a manifestazioni espositive con cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e, se di età superiore, gli stessi devono avere garantita un’adeguata copertura vaccinale contro le malattie di specie individuate dalle AUSL.