Autorizzazioni paesaggistiche

  • Servizio attivo

(Art. 146, D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.)

Descrizione

L'art. 136 del Codice individua quali beni paesaggistici:
  1. gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
  2. le aree di cui all'articolo 142;
  3. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Oltre agli immobili ed alle aree specificate alle precedenti lettere a) e b), sono sottoposti a tutela paesaggistica i corsi d'acqua elencati nel P.T.R.P., adottato con la deliberazione del C.R. n. 2620/1989, con esclusione di quelli irrilevanti ai fini paesaggistici compresi nella deliberazione della G.R. n. 2531/2000.

A chi è rivolto

L'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.   I medesimi soggetti hanno quindi l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente apposita richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non possono dare corso ai lavori fino a quando non abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.   Ai sensi dell'art. 149 del Codice non sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, ancorchè previsti su immobili ed aree soggetti a vincolo: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; interventi inerenti l'esercizio dell'attivita agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
 
I medesimi soggetti hanno quindi l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente apposita richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non possono dare corso ai lavori fino a quando non abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.
 
Ai sensi dell'art. 149 del Codice non sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, ancorchè previsti su immobili ed aree soggetti a vincolo:
  1. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  2. interventi inerenti l'esercizio dell'attivita agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  3. taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Come fare

I soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle aree sottoposte a tutela devono presentare apposita richiesta al Responsabile del SUE/SUAP del Comune.   Qualora l'intervento edilizio di trasformazione del territorio sia soggetto anche ad altro titolo edilizio (Permesso di costruire o SCIA), la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica potrà essere presentata contestualmente (in tal caso il rilascio del Permesso ovvero l'esecutivita delle SCIA sono subordinati al preventivo rilascio e all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica). In alternativa, è comunque possibile scegliere di richiedere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e presentare successivamente la richiesta di permesso di costruire o la SCIA.

I soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle aree sottoposte a tutela devono presentare apposita richiesta al Responsabile del SUE/SUAP del Comune.
 
Qualora l'intervento edilizio di trasformazione del territorio sia soggetto anche ad altro titolo edilizio (Permesso di costruire o SCIA), la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica potrà essere presentata contestualmente (in tal caso il rilascio del Permesso ovvero l'esecutivita delle SCIA sono subordinati al preventivo rilascio e all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica). In alternativa, è comunque possibile scegliere di richiedere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e presentare successivamente la richiesta di permesso di costruire o la SCIA.

Cosa serve

I soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle aree sottoposte a tutela devono presentare apposita richiesta per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al Responsabile del SUE/SUAP del Comune unitamente a: copia del documento comprovante il titolo a intervenire; n. 3 copie della seguente documentazione: relazione tecnica descrittiva dei lavori e/o delle opere in progetto; corografia generale di inquadramento (estratto CTR estratto catastale); stralcio degli strumenti di pianificazione (PTRP PSC RUE); documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista; elaborati grafici di progetto a colori, con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare; dettagliata relazione relativa all'inserimento dell'intervento progettato nel contesto paesistico - ambientale redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

I soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle aree sottoposte a tutela devono presentare apposita richiesta per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al Responsabile del SUE/SUAP del Comune unitamente a:
  • copia del documento comprovante il titolo a intervenire;
  • n. 3 copie della seguente documentazione:
  • relazione tecnica descrittiva dei lavori e/o delle opere in progetto;
  • corografia generale di inquadramento (estratto CTR estratto catastale);
  • stralcio degli strumenti di pianificazione (PTRP PSC RUE);
  • documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista;
  • elaborati grafici di progetto a colori, con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;
  • dettagliata relazione relativa all'inserimento dell'intervento progettato nel contesto paesistico - ambientale redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; fuori dai casi previsti dall'art. 167 l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; fuori dai casi previsti dall'art. 167 l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria.
Tempi e scadenze

Il Comune, dopo avere svolto l'istruttoria paesaggistica di competenza nel termine di 40 giorni dal ricevimento dellistanza, e acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, invierà alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione o di diniego della stessa, comprensiva della documentazione presentata dall'interessato, e accompagnata dalla relazione tecnica illustrativa delle motivazioni alla base della proposta.   Contestualmente, il Comune darà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.   La Soprintendenza competente, entro 45 giorni dalla ricezione della proposta, deve rendere il proprio parere che avrà carattere vincolante per il Comune.   Entro 20 giorni dalla ricezione del suddetto parere il Comune rilascia l'autorizzazione, ovvero il provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.   Decorso il termine stabilito per il rilascio del parere vincolante dello Soprintendenza senza che questa si sia espressa, il Comune ha facoltà di indire una conferenza di servizi, alla quale sarà invitato il Soprintendente che potrà anche inviare un parere scritto. La Conferenza così indetta deve esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni.   Sia che sia stata indetta o meno la Conferenza di servizi, decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti relativi all'istanza da parte del Soprintendente, il Comune provvede sulla domanda di autorizzazione.   L'autorizzazione rilasciata dal Comune diventa efficace decorsi 30 giorni dal rilascio e deve essere immediatamente comunicata alla Soprintendenza, alla Regione, agli Enti territoriali interessati, unitamente al parere della Soprintendenza stessa.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
D.Lgs 22-1-2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. e s.m.i.
D.P.C.M. 12 dicembre 2005
L.R. 30 novembre 2009, n. 23 Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. modifica della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e luso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
D.P.R. 9 luglio 2010, n°139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
D.P.R. 13 febbraio 2017, n°31, "Regolamento recante individuiazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Ente
Comune di Fontanellato

Municipio di Fontanellato

Sede degli uffici del Comune di Fontanellato

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Fontanellato PR, Italia

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Ufficio responsabile
Edilizia Privata

Municipio di Fontanellato

Sede degli uffici del Comune di Fontanellato

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Fontanellato PR, Italia

Lunedi e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 - 17.00
E' consigliato prendere appuntamento

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Documenti collegati

D.P.R. n°312017 (GU 682017) gazzetta ufficiale 68 22-3-2017
Altri documenti pubblici

D.P.R. n°312017 (GU 682017) gazzetta ufficiale 68 22-3-2017

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE
Modulistica

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE

autorizzazione paesaggistica semplificata allegato C
Modulistica

autorizzazione paesaggistica semplificata allegato C

relazione paesaggistica semplificata
Modulistica

relazione paesaggistica semplificata

richiesta autorizzazione paesaggistica accertamento
Modulistica

richiesta autorizzazione paesaggistica accertamento

Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre 2023, 10:13