L'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I medesimi soggetti hanno quindi l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente apposita richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non possono dare corso ai lavori fino a quando non abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 149 del Codice non sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, ancorchè previsti su immobili ed aree soggetti a vincolo: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
interventi inerenti l'esercizio dell'attivita agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I medesimi soggetti hanno quindi l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente apposita richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non possono dare corso ai lavori fino a quando non abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 149 del Codice non sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, ancorchè previsti su immobili ed aree soggetti a vincolo:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attivita agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.