Il Comune di Fontanellato è incluso nella zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale è prevista l’autorizzazione soltanto per le seguenti tipologie di opere ed interventi: Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del DPR n. 380/2001;
progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati dalla D.G.R. n. 1661/2009 e dal Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003);
sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90.1 del DPR n. 380/2001. La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 11 e 13 della legge.Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del DPR n. 380/2001 come indicato al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 19/2008. Esclusioni
1. Opere non strutturali e interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumitàSono esclusi dall’applicazione del titolo IV della L.R. 19/2008 gli interventi dichiarati dal progettista abilitato non strutturali o privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Modulo D), alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici (non dovuti per opere non strutturali).
Con Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n°121 del 01.02.2010 la Regione ha individuato (all. A) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C).
2. Varianti non sostanzialiSono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le varianti, riguardanti parti strutturali, non sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.Col succitato Atto di Indirizzo la Giunta Regionale ha definito (all. B) le varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della L.R. 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”): la variante finale dovrà, in particolare, contenere l’asseverazione del progettista abilitato riguardante la non sostanzialità delle varianti apportate (Modulo F – Varianti non sostanziali), oltre agli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi, definiti dalla medesima D.G.R. 121/2010 (all. C). Il deposito di tale documentazione non ha carattere preventivo.
Il Comune di Fontanellato è incluso nella zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale è prevista l’autorizzazione soltanto per le seguenti tipologie di opere ed interventi:
- Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del DPR n. 380/2001;
- progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati dalla D.G.R. n. 1661/2009 e dal Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003);
- sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90.1 del DPR n. 380/2001.
La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 11 e 13 della legge.Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del DPR n. 380/2001 come indicato al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 19/2008.
Esclusioni
1. Opere non strutturali e interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità
Sono esclusi dall’applicazione del titolo IV della L.R. 19/2008 gli interventi dichiarati dal progettista abilitato non strutturali o privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Modulo D), alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici (non dovuti per opere non strutturali).
Con Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n°121 del 01.02.2010 la Regione ha individuato (all. A) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C).
2. Varianti non sostanziali
Sono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le varianti, riguardanti parti strutturali, non sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.
Col succitato Atto di Indirizzo la Giunta Regionale ha definito (all. B) le varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della L.R. 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”): la variante finale dovrà, in particolare, contenere l’asseverazione del progettista abilitato riguardante la non sostanzialità delle varianti apportate (Modulo F – Varianti non sostanziali), oltre agli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi, definiti dalla medesima D.G.R. 121/2010 (all. C). Il deposito di tale documentazione non ha carattere preventivo.