Deposito progetto esecutivo strutturale e richiesta autorizzazione sismica

  • Servizio attivo

Dal 14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19/2008 (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”)

Descrizione

Dal 14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19/2008 (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) che si applica a tutti i lavori di:
  • nuova costruzione;
  • recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • sopraelevazione;
  • varianti sostanziali a progetti presentati (per varianti sostanziali si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come meglio definito dalla D.G.R. 121/2010); relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni.
La L.R. 19/2008 prevede, per i comuni classificati a bassa sismicità (zone 3 e 4), il rilascio dell’ autorizzazione sismica preventiva solo per alcune tipologie di opere ed il deposito del progetto strutturale per le rimanenti.Le funzioni in materia sismica sono svolte dalla Struttura Tecnica competente per la riduzione del rischio sismico dell’Unione delle Terre Verdiane.
 
Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità 
Fatti salvi i casi in cui è necessaria l’autorizzazione sismica, l’inizio dei lavori delle opere rientranti nell’ambito di applicazione della legge e l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. I lavori non potranno avere inizio fino alla presentazione del progetto esecutivo.
 
Deposito progetti opere in cemento armato ed a struttura metallica
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della previgente L. 1086/71, che è tuttora in vigore. Il costruttore ha la facoltà, compilando l’apposito modulo di dichiarazione, di richiedere che il deposito (o l’autorizzazione) del progetto delle strutture ai sensi della L.R. 19/2008 abbia anche gli effetti della previgente denuncia dei lavori.
  
Collaudo statico o attestazione di conformità
Conformemente all’art. 19 della L.R. 19/2008, coerente con le Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, il collaudo statico deve essere effettuato per tutti gli interventi ad eccezione delle “riparazioni o interventi locali” per le quali sarà comunque necessaria la prescritta “attestazione di conformità” da parte del Direttore dei Lavori strutturali; sono ovviamente esclusi gli interventi dichiarati privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
Il collaudatore (coerentemente con le Norme Tecniche, che prevedono il collaudo ordinariamente in corso d’opera) deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico (Moduli nomina e accettazione del collaudatore) unitamente al deposito progetto o alla richiesta di autorizzazione anche per opere non soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71), ad eccezione degli interventi di “riparazioni o interventi locali”.
Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla Struttura Tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore (trasmettendo la Relazione a struttura ultimata, se dovuta per l'art. 65 D.P.R. 380/2001, o negli altri casi con l'apposito Modulo comunicazione di fine lavori), che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente (art. 19 della L.R. 19/2008).
Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente (Modulo attestazione di conformità).

A chi è rivolto

Il Comune di Fontanellato è incluso nella zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale è prevista l’autorizzazione soltanto per le seguenti tipologie di opere ed interventi: Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del DPR n. 380/2001; progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati dalla D.G.R. n. 1661/2009 e dal Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003); sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90.1 del DPR n. 380/2001. La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 11 e 13 della legge.Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del DPR n. 380/2001 come indicato al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 19/2008.  Esclusioni   1. Opere non strutturali e interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumitàSono esclusi dall’applicazione del titolo IV della L.R. 19/2008 gli interventi dichiarati dal progettista abilitato non strutturali o privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Modulo D), alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici (non dovuti per opere non strutturali). Con Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n°121 del 01.02.2010 la Regione ha individuato (all. A) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C).   2. Varianti non sostanzialiSono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le varianti, riguardanti parti strutturali, non sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.Col succitato Atto di Indirizzo la Giunta Regionale ha definito (all. B) le varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della L.R. 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”): la variante finale dovrà, in particolare, contenere l’asseverazione del progettista abilitato riguardante la non sostanzialità delle varianti apportate (Modulo F – Varianti non sostanziali), oltre agli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi, definiti dalla medesima D.G.R. 121/2010 (all. C). Il deposito di tale documentazione non ha carattere preventivo.

Il Comune di Fontanellato è incluso nella zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale è prevista l’autorizzazione soltanto per le seguenti tipologie di opere ed interventi:
  1. Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del DPR n. 380/2001;
  2. progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  3. interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati dalla D.G.R. n. 1661/2009 e dal Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003);
  4. sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90.1 del DPR n. 380/2001.
La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 11 e 13 della legge.
Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del DPR n. 380/2001 come indicato al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 19/2008.
  
Esclusioni
 
1. Opere non strutturali e interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità
Sono esclusi dall’applicazione del titolo IV della L.R. 19/2008 gli interventi dichiarati dal progettista abilitato non strutturali o privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Modulo D), alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici (non dovuti per opere non strutturali).
Con Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n°121 del 01.02.2010 la Regione ha individuato (all. A) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C).
 
2. Varianti non sostanziali
Sono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le varianti, riguardanti parti strutturali, non sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.
Col succitato Atto di Indirizzo la Giunta Regionale ha definito (all. B) le varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della L.R. 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”): la variante finale dovrà, in particolare, contenere l’asseverazione del progettista abilitato riguardante la non sostanzialità delle varianti apportate (Modulo F – Varianti non sostanziali), oltre agli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi, definiti dalla medesima D.G.R. 121/2010 (all. C). Il deposito di tale documentazione non ha carattere preventivo.

Come fare

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia o al SUAP del Comune che provvederà ad inoltrarla tempestivamente alla Struttura Tecnica dell’Unione Terre Verdiane. I lavori previsti dal titolo abilitativo di riferimento delle pratiche sismiche non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica nei casi previsti dagli art. 11 della L.R. 19/2008.

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia o al SUAP del Comune che provvederà ad inoltrarla tempestivamente alla Struttura Tecnica dell’Unione Terre Verdiane. I lavori previsti dal titolo abilitativo di riferimento delle pratiche sismiche non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica nei casi previsti dagli art. 11 della L.R. 19/2008.

Cosa serve

Richiesta autorizzazione sismica   All’istanza di autorizzazione (Modulo B – Istanza di autorizzazione integrata con l’Allegato 1 in caso di interventi sull’esistente) devono essere allegati: progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 380/2001; i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo; dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico (Modulo D e/o Modulo E); attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente. La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale e la dichiarazione del progettista, vanno inviate tramite PEC firmate digitalmente.Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la struttura può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.   Deposito progetto esecutivo strutturale   Alla denuncia di deposito (Modulo C) devono essere allegati: il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 380/2001; i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo; una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre ovviamente a tutti gli elaborati specificatamente progettuali definiti dalla D.G.R. 1071/2010 (Modulo D); l'attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente. MODULISTICAReperibile sul sito della Regione Emilia Romagna   CONTRIBUTO UNIFICATO Modalità e importi reperibili al sito istituzionale del Comune di Fidenza - Ufficio Sismica, al seguente link: https://www.comune.fidenza.pr.it/amministrazione/uffici/pianificazione-territoriale/struttura-tecnica-in-materia-sismica/  

Richiesta autorizzazione sismica
 
All’istanza di autorizzazione (Modulo B – Istanza di autorizzazione integrata con l’Allegato 1 in caso di interventi sull’esistente) devono essere allegati:
  • progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 380/2001; i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo;
  • dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico (Modulo D e/o Modulo E);
  • attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente.
La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale e la dichiarazione del progettista, vanno inviate tramite PEC firmate digitalmente.
Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la struttura può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.
 
Deposito progetto esecutivo strutturale
 
Alla denuncia di deposito (Modulo C) devono essere allegati:
  • il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 380/2001; i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo;
  • una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre ovviamente a tutti gli elaborati specificatamente progettuali definiti dalla D.G.R. 1071/2010 (Modulo D);
  • l'attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente.
MODULISTICA
Reperibile sul sito della Regione Emilia Romagna
 
CONTRIBUTO UNIFICATO
Modalità e importi reperibili al sito istituzionale del Comune di Fidenza - Ufficio Sismica, al seguente link: https://www.comune.fidenza.pr.it/amministrazione/uffici/pianificazione-territoriale/struttura-tecnica-in-materia-sismica/
 

Cosa si ottiene

L’autorizzazione sismica preventiva viene rilasciata dal responsabile della Struttura Tecnica.

L’autorizzazione sismica preventiva viene rilasciata dal responsabile della Struttura Tecnica.
Tempi e scadenze

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione (stabilito in 60 giorni) può essere interrotto dalla richiesta di integrazione documentale. Il termine riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Validità documenti rilasciati

L'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Modalita di pagamento

IMPORTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE PRATICHE SISMICHE E MODALITA' DI PAGAMENTO.
Fino al 31/12/2021 compreso, sarà possibile effettuare il pagamento del rimborso forfettario con le modalità ordinarie riportate al seguente link del sito di Unione Terre Verdiane (oltre tale data tale modalità di pagamento non sarà più operativa):
 
A partire dal 01/01/2022 l’importo del rimborso forfettario per le spese di istruttoria della pratica sismica ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2008, continuerà ad essere determinato ai sensi della D.G.R. n°1934 del 19/11/2018, ma il relativo pagamento, se dovuto, dovrà essere effettuato SOLO tramite il sistema "PagoPA"con pagamento spontaneo, collegandosi a llink del sito del Comune di Fidenza sotto indicato,selezionando come Servizio: "URBANISTICA-EDILIZIA"e come Sottoservizio:"SISMICA-RIMBORSO FORFETTARIO L.R. 19/2008":
 
Nella voce di costo del Sottoservizio:"SISMICA-RIMBORSO FORFETTARIO L.R. 19/2008" dovrà essere individuato il Comune nel quale sarà effettuato l’intervento e indicato se trattasi di Deposito Sismico o Autorizzazione Sismica.
 
Il sistema di pagamento"PagoPA" sul sito del Comune di Fidenza sarà operativo solo dal 01/01/2022.
 
N.B. SI PREGA DI PORRE ATTENZIONE AFFICHE' LE MODALITA' DI PAGAMENTO (RIFERITE ALL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA IL PAGAMENTO) COINCIDANO CON L'ANNO DI TRASMISSIONE DELLA PRATICA ALLO SPORTELLO UNICO COMUNALE.

Ulteriori informazioni

Note
Allegati ai titoli abilitativi edilizi
Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, i titoli edilizi sono corredati, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
dall'istanza dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. 19/2008 e la relativa documentazione, unitamente ad una dichiarazione del progettista strutturale che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
l’ indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento e da una dichiarazione di quest’ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (Modulo D). A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura (art. 10.3 punto b della L.R. 19/2008).
L’opzione 2 consente al committente di optare per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo. La Giunta Regionale con la D.G.R. 121/2010 ha definito (all. D) la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. L ’avvio e la realizzazione dei lavori ovviamente subordinati all’istanza di autorizzazione preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale.
  
Titoli in sanatoria 
Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo edilizio in sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto ai sensi della citata legge.

Ente
Comune di Fontanellato

Municipio di Fontanellato

Sede degli uffici del Comune di Fontanellato

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Fontanellato PR, Italia

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Ufficio responsabile
Edilizia Privata

Unità operativa che si occupa della regolamentazione, del controllo e della gestione delle attività edilizie svolte da privati all'interno del territorio comunale.

Municipio di Fontanellato

Sede degli uffici del Comune di Fontanellato

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Fontanellato PR, Italia

Riceve su appuntamento
 
lunedì: dalle 8:30 alle 13:00
martedì: chiuso
mercoledì:chiuso
giovedì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
venerdì: chiuso
sabato: chiuso
 
 

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Edilizia Privata

Municipio di Fontanellato

Sede degli uffici del Comune di Fontanellato

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Fontanellato PR, Italia

Riceve su appuntamento
 
lunedì: dalle 8:30 alle 13:00
martedì: chiuso
mercoledì:chiuso
giovedì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
venerdì: chiuso
sabato: chiuso
 
 

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Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre 2024, 9:25