0 del 22 febbraio 1993 definiscono le competenze degli Enti Locali in materia di Telefonia mobile, Emittenza Radiotelevisiva, Elettrodotti:
Pianificazione ed Autorizzazioni. Competenze dei Comuni:
- l’autorizzazione agli impianti di Telefonia mobile
- l’autorizzazione agli impianti Radio Tv dopo aver acquisito il parere della Provincia e nelle aree previste dal Piano Provinciale di Localizzazione delle Emittenti
- la costituzione del catasto degli impianti di telefonia mobile
- definizione nei PRG di corridoi di rispetto per la localizzazione di nuovi elettrodotti con tensione 15.000/132.000 volt, l’ampiezza di tali corridoi sarà definita da apposita direttiva regionale, tali corridoi, nei quali non è ammessa nessuna costruzione dovranno consentire il rispetto del valore di induzione magnetica misurato al ricettore di 0,2 microtesla
- individuazione delle linee ed impianti che superano al ricettore il valore di induzione magnetica di 0,5 microtesla ed inviare l’elenco di tali linee in Provincia
Risanamenti: Competenze dei Comuni:- approvazione, dopo aver acquisito il parere della Provincia, dei Piani di risanamento presentati dalle Emittenze Radiotelevisive
- approvazione dei Piani di risanamento presentati dai Gestori di Telefonia Mobile.
Per il risanamento degli elettrodotti la Legge Regionale, pur individuando come soglia 0,5 microtesla di induzione magnetica, per le modalità ed i valori di riferimento rimanda alle normative nazionali (Legge Quadro e DPCM applicativi) in fase di approvazione in Parlamento.
Il Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°20 del 07.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, disciplina, nel rispetto di disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l’installazione e l’esercizio, nel territorio del Comune di Fontanellato, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz - di cui al capo III della L.R. 30/2000 "Norme per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico" e successive modifiche e integrazioni.
Con il Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l’esigenza di copertura del servizio sul territorio, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, individuati dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.