Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo: attuazione delle disposizioni previste dallart. 41 bis della L. 98/2013 – Modulo per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (testo estratto dal sito ARPA regionale).
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del D.L. 21 giugno 2013, n69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, introduce, con gli articoli 41 e 41bis rilevanti modifiche in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti la seguente:

  1. applicazione, come previsto dallart. 41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;
  2. applicazione dellart. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

La nuova norma prevede allart. 41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare allArpa (comma 2) territorialmente competente.

Le attivita di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attivita edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovra comunque essere coordinato con liter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare lavvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantita e qualita dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dellart. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo, per tramite del SUAP comunale.