Si informano i cittadini che, con preoccupante frequenza si assiste a compagne mirate all’installazione, nelle civili abitazioni, di tritarifiuti da lavandino per eliminare, nelle fogne pubbliche, i rifiuti organici o, nella peggiore delle ipotesi, anche altri rifiuti a diversa matrice anche non facilmente biodegradabile.
Tale pratica non è consentita, in quanto aggraverebbe il carico di lavoro del depuratore comunale e creerebbe elementi di criticità al corretto utilizzo dei collettori fognari che, come noto, non sono stati progettati e dimensionati per tale scopo.
Per completezza si riporta quanto previsto dall’art. 107, comma 3, del nuovo D. Lgs. N°152/2006: “Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattai mediante l’installazione, preventivamente comunicata all’Ente gestore dei servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema”.
Si ricorda, infine, che l’art. 15 “Dissipatori domestici” del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione prevede il divieto di sversamento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.